1°Titolo
COSTITUZIONE,
SEDE E SCOPO
Art.
1 -
E' costituita, con sede in Vigevano, in Vicolo Cilea 3, l'Associazione
avente carattere nazionale denominata "PASSO DOPO PASSO".
L'Associazione
è fondata, senza finalità di lucro o comunque senza obiettivi
speculativi, sui principi della libera mutualità solidale ed incentra la
propria azione in un ambito culturale, religioso, eco-compatibile,
non-violento.
L'Associazione ha durata illimitata e struttura democratica e svolge la
sua attività nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli
associati.
Art. 2
- L'Associazione si propone i seguenti scopi prioritari:
a)
valorizzazione e promozione delle grandi vie di pellegrinaggio della
cristianità, con particolare riguardo per il Cammino di Santiago e la
Via Francigena, mediante studi, convegni, seminari, pubblicazioni ecc…
b) promozione del pellegrinaggio a piedi, come esperienza di vita e di
fede, legato alla storia ed alle tradizioni della cristianità;
c) partecipazione alla gestione di punti di accoglienza per i
pellegrini.
Art. 3
- L'Associazione potrà collegarsi nelle forme più opportune con ogni e
qualsiasi altra Associazione, Cooperativa, Impresa, Ente pubblico e/o
privato, Organizzazione, Confraternita, purché tale collaborazione sia
orientata ai principi di cui ai precedenti art. 1 e 2, per poter
compiutamente realizzare i propri scopi sociali. L’Associazione “Passo
dopo passo” intrattiene rapporti privilegiati con la Comunità di S.
Maria del Popolo di Vigevano, dalla cui esperienza religiosa trae
ispirazione.
2°Titolo
GLI ORGANI
SOCIALI
Art. 4 - Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
L'ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI:
Art. 5
– L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il
pagamento della quota associativa, stabilita di anno in anno.
Art. 6
– Ogni socio ha diritto ad un solo voto. La delega è ammessa solo nel
limite di una delega per socio; i componenti del consiglio direttivo non
possono né ricevere né dare deleghe al atri soci.
Art. 7 -
L'Assemblea nella sua sovranità si riunisce in sessione ordinaria entro
il primo trimestre di ciascun anno, per approvare il bilancio.
Spetta
all'Assemblea:
a) approvare
il programma delle attività dell'Associazione;
b) approvare i
Regolamenti proposti dal Consiglio;
c) deliberare
il numero dei componenti il Consiglio;
d) eleggere i
membri del Consiglio.
L'Assemblea si
riunisce in sessione straordinaria:
a) per
deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio;
b) per
modificare lo Statuto, su proposta del Consiglio;
c) quando se
ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un
decimo dei componenti l'Assemblea.
In prima
convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o
dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza
di tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio,
occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.
L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente,
contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e
l'ora dell'adunanza.
La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta
idonea dal consiglio e mediante affissione di apposito “Avviso di
convocazione” in bacheca presso la sede dell’associazione, con almeno
quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
I SOCI
Art. 8
- L'Associazione si compone di Soci, suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari.
Art. 9
- I Soci Fondatori, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
dell'Associazione, hanno le stesse prerogative e facoltà dei Soci
Ordinari, come descritte nel presente articolo.
I Soci Ordinari sono accolti dall'Assemblea Generale dei Soci su
presentazione del Consiglio Direttivo. Possono diventare Soci Ordinari
dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche, comunque
costituite, purché il loro operato rientri nei principi indicati agli
art. 1 e 2. Le persone giuridiche aderenti all'Associazione partecipano
alle riunioni dell'Assemblea con un loro rappresentante, che non può
cumulare in alcun modo al proprio voto, se socio, a quello dell'ente
rappresentato.
I Soci Ordinari partecipano attivamente alla vita dell'Associazione,
prestando, in modi e forme determinati dal Presidente, sulla scorta
degli indirizzi Assembleari, la propria opera, pratica e/o
intellettuale, per la realizzazione dei progetti inerenti alle attività
sociali.
I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative, nella
misura stabilita dall'Assemblea Generale. Hanno diritto di voto
nell'Assemblea Generale e sono eleggibili nelle cariche sociali.
Secondo la disciplina uniforme del rapporto associativo, a tutti i soci
sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi
obblighi.
E'
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la
trasmissibilità della qualifica di socio e la rivalutabilità delle quote
associative versate.
Art. 10
- L'adesione all'Associazione comporta:
a) il mantenimento di una condotta improntata sulla
solidarietà verso l'Associazione ed i suo componenti;
b) il pagamento delle quote sociali, nei termini e nelle
modalità determinati dall'Assemblea;
c) l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti
interni adottati legalmente dagli organi sociali.
Art. 11
- I Soci hanno altresì diritto di utilizzare direttamente le attività ed
i servizi dell'Associazione. Non vi è un limite minimo di età per essere
ammessi in qualità di Soci Ordinari. Gli incarichi sociali e/o operativi
potranno comunque essere ricoperti solamente da Soci maggiorenni.
Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per recesso,
esclusione, morte.
I recessi e le esclusioni dovranno essere accettati e, rispettivamente,
disposti, con motivata causa, dall'Assemblea Generale. Gli elenchi dei
Soci, dovranno essere aggiornati con periodicità annuale.
IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12
- Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7
associati e rimane in carica per due anni.
Art. 13
– Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente
dell'Associazione, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
Tutte le cariche sono interamente gratuite; l’elezione avviene a
scrutinio segreto. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio
Direttivo procederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non
eletti dall’assemblea dei soci.
Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio
si intenderà decaduto. In tale eventualità il Consiglio decaduto, che
rimane responsabile della gestione ordinaria dell’associazione fino a
insediamento del nuovo consiglio eletto dall’Assemblea, procede alla
immediata convocazione dell’Assemblea elettiva.
Art. 14–
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-
predisporre il piano annuale delle attività e delle proposte da
sottoporre all’Assemblea Generale
-
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione
-
elaborare
il bilancio preventivo e quello consuntivo
-
proproporre
la quota annuale di adesione all’associazione
Il Consiglio
si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente il
giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.
La convocaione è inoltrata agli interessati anche via e mail almeno
cinque giorni prima della seduta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno
la maggioranza dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe. Di ogni seduta
viene redatto un verbale, a cura del segretario.
Non può essere nominato membro del Consiglio, e se nominato decade, chi
si trova nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.
Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non
intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa constatazione scritta
dei motivi all’interessato, dopo aver preso atto della terza assenza
ingiustificata.
Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all’interessato entro
cinque giorni dall’adozione del provvedimento, il consigliere può
presentare appello allo stesso consiglio a mezzo di motivata richiesta
indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del consiglio
entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del consiglio è
definitiva e inappellabile.
Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la
richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che
eserciterà i poteri spettanti al Presidente.
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 15
- Il Presidente dell'Associazione è a tutti gli effetti il legale
rappresentante dell’Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e l’Assemblea dei Soci; sottoscrive tutti gli atti compiuti
dall’Associazione.
Art. 16
– Il Presidente può conferire ai soci delega per la gestione di
attività, sentito il parere del Consiglio Direttivo
VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE
Art. 17 – Il Vicepresidente sostituisce nelle
sue funzioni il Presidente in caso di assenza per malattia o altro
impedimento.
Art. 18 -
Il Il Segretario deve coadiuvare
il Presidente nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo
e nei compiti di ordinaria amministrazione; inoltre deve redigere i
verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e curare
la tenuta dei libri dei verbali e di eventuali altre documentazioni di
pertinenza dell’Associazione.
Art. 19 -
Il Tesoriere cura la
conservazione del patrimonio dell’Associazione; deve annotare, su un
apposito registro delle entrate e delle uscite, ogni operazione
amministrativa; provvede ad effettuare i pagamenti solo su mandato
emesso e firmato dal Presidente; deve conservare i documenti contabili.
E’ inoltre compito del tesoriere la presentazione al Consiglio Direttivo
ed all’Assemblea dei Soci del bilancio preventivo e di quello
consuntivo, per la debita approvazione.
3°Titolo
ENTRATE,
PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO
Art.
20
-
Le entrate con le quali l'Associazione provvede alle proprie attività
sono:
a) quote
sociali;
b) contributi e sponsorizzazioni di Enti pubblici e privati, Istituti,
Associazioni, Imprese;
c) eventuali donazioni o elargizioni;
d) entrate per servizi resi;
e) altre entrate.
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività
dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme
indirette.
Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad
esse direttamente connesse o accessorie.
Art. 21
-
Il patrimonio sociale è indivisibile: esso è costituito da:
a) beni
immobili o mobili acquisiti o acquistati a qualunque titolo;
b) materiale, attrezzature, equipaggiamenti, impianti e simili
c)
donazioni, legati, eredità espressamente destinati all'incremento del
patrimonio medesimo
Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di
rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività
adeguata.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'Associazione risponde la stessa col suo patrimonio ed in via
sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione
medesima.
Tali beni dell'Associazione devono essere iscritti in appositi
inventari.
Art. 22
- L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il
trentuno dicembre dello stesso anno.
4°Titolo
DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI
Art. 23
- Il presente Statuto potrà essere modificato da un'Assemblea
straordinaria espressamente convocata secondo le modalità indicate
all'art.7.
Art. 24 -
Lo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto
dal Consiglio, sono deliberati dall'Assemblea riunita in sessione
straordinaria, con le modalità previste dall’articolo 7 del presente
statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore.
Salvo che le
disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni
dell’Associazione devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi
finalità di utilità sociale.
In
ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti ai Soci,
agli amministratori e dipendenti dello stesso. Vige il divieto di
distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art. 25
-
Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, valgono le
norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.
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