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LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PASSO DOPO PASSO

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 1°Titolo
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 - E' costituita, con sede in Vigevano, in Vicolo Cilea 3, l'Associazione avente carattere nazionale denominata "PASSO DOPO PASSO".

L'Associazione è fondata, senza finalità di lucro o comunque senza obiettivi speculativi, sui principi della libera mutualità solidale ed incentra la propria azione in un ambito culturale, religioso, eco-compatibile, non-violento.
L'Associazione ha durata illimitata e struttura democratica e svolge la sua attività nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

 
Art. 2 - L'Associazione si propone i seguenti scopi prioritari:

a) valorizzazione e promozione delle grandi vie di pellegrinaggio della cristianità, con particolare riguardo per il Cammino di Santiago e la Via Francigena, mediante studi, convegni, seminari, pubblicazioni ecc…
b) promozione del pellegrinaggio a piedi, come esperienza di vita e di fede, legato alla storia ed alle tradizioni della cristianità;
c) partecipazione alla gestione di punti di accoglienza per i pellegrini.

Art. 3 - L'Associazione potrà collegarsi nelle forme più opportune con ogni e qualsiasi altra Associazione, Cooperativa, Impresa, Ente pubblico e/o privato, Organizzazione, Confraternita, purché tale collaborazione sia orientata ai principi di cui ai precedenti art. 1 e 2, per poter compiutamente realizzare i propri scopi sociali. L’Associazione “Passo dopo passo” intrattiene rapporti privilegiati con la Comunità di S. Maria del Popolo di Vigevano, dalla cui esperienza religiosa trae ispirazione.

 
2°Titolo
GLI ORGANI SOCIALI


Art. 4 - Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI:
 

Art. 5 – L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, stabilita di anno in anno.

Art. 6
– Ogni socio ha diritto ad un solo voto. La delega è ammessa solo nel limite di una delega per socio; i componenti del consiglio direttivo non possono né ricevere né dare deleghe al atri soci.

Art. 7 - L'Assemblea nella sua sovranità si riunisce in sessione ordinaria entro il primo trimestre di ciascun anno, per approvare il bilancio.

Spetta all'Assemblea:

a) approvare il programma delle attività dell'Associazione;

b) approvare i Regolamenti proposti dal Consiglio;

c) deliberare il numero dei componenti il Consiglio;

d) eleggere i membri del Consiglio.

L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria:

a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

b) per modificare lo Statuto, su proposta del Consiglio;

c) quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.
L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal consiglio e mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca presso la sede dell’associazione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

I SOCI
 
Art. 8
- L'Associazione si compone di Soci, suddivisi nelle seguenti categorie:
    a) Soci Fondatori;
    b) Soci Ordinari.
  
Art. 9 - I Soci Fondatori, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, hanno le stesse prerogative e facoltà dei Soci Ordinari, come descritte nel presente articolo.
I Soci Ordinari sono accolti dall'Assemblea Generale dei Soci su presentazione del Consiglio Direttivo. Possono diventare Soci Ordinari dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche, comunque costituite, purché il loro operato rientri nei principi indicati agli art. 1 e 2. Le persone giuridiche aderenti all'Associazione partecipano alle riunioni dell'Assemblea con un loro rappresentante, che non può cumulare in alcun modo al proprio voto, se socio, a quello dell'ente rappresentato.
I Soci Ordinari partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, prestando, in modi e forme determinati dal Presidente, sulla scorta degli indirizzi Assembleari, la propria opera, pratica e/o intellettuale, per la realizzazione dei progetti inerenti alle attività sociali.
I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative, nella misura stabilita dall'Assemblea Generale. Hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale e sono eleggibili nelle cariche sociali.
Secondo la disciplina uniforme del rapporto associativo, a tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la trasmissibilità della qualifica di socio e la rivalutabilità delle quote associative versate.
 
Art. 10 - L'adesione all'Associazione comporta:
    a) il mantenimento di una condotta improntata sulla solidarietà verso l'Associazione ed i suo componenti;
    b) il pagamento delle quote sociali, nei termini e nelle modalità determinati dall'Assemblea;
    c) l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni adottati legalmente dagli organi sociali.
 

Art. 11 - I Soci hanno altresì diritto di utilizzare direttamente le attività ed i servizi dell'Associazione. Non vi è un limite minimo di età per essere ammessi in qualità di Soci Ordinari. Gli incarichi sociali e/o operativi potranno comunque essere ricoperti solamente da Soci maggiorenni.
Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per recesso, esclusione, morte.
I recessi e le esclusioni dovranno essere accettati e, rispettivamente, disposti, con motivata causa, dall'Assemblea Generale. Gli elenchi dei Soci, dovranno essere aggiornati con periodicità annuale.
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 associati e rimane in carica per due anni.

Art. 13 – Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Tutte le cariche sono interamente gratuite; l’elezione avviene a scrutinio segreto. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti dall’assemblea dei soci.
Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tale eventualità il Consiglio decaduto, che rimane responsabile della gestione ordinaria dell’associazione fino a insediamento del nuovo consiglio eletto dall’Assemblea, procede alla immediata convocazione dell’Assemblea elettiva.

Art. 14– Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  1. predisporre il piano annuale delle attività e delle proposte da sottoporre all’Assemblea Generale

  2. formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione

  3. elaborare il bilancio preventivo e quello consuntivo

  4. proproporre la quota annuale di adesione all’associazione

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.
La convocaione è inoltrata agli interessati anche via e mail almeno cinque giorni prima della seduta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe. Di ogni seduta viene redatto un verbale, a cura del segretario.
Non può essere nominato membro del Consiglio, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.
Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa constatazione scritta dei motivi all’interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.
Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all’interessato entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento, il consigliere può presentare appello allo stesso consiglio a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del consiglio è definitiva e inappellabile.
Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Il Presidente dell'Associazione è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell’Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci; sottoscrive tutti gli atti compiuti dall’Associazione.

Art. 16
– Il Presidente può conferire ai soci delega per la gestione di attività, sentito il parere del Consiglio Direttivo

VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 17 –  Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza per malattia o altro impedimento.

Art. 18 - Il Il Segretario deve coadiuvare il Presidente nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e nei compiti di ordinaria amministrazione; inoltre deve redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e curare la tenuta dei libri dei verbali e di eventuali altre documentazioni di pertinenza dell’Associazione.

Art. 19 - Il Tesoriere cura la conservazione del patrimonio dell’Associazione; deve annotare, su un apposito registro delle entrate e delle uscite, ogni operazione amministrativa; provvede ad effettuare i pagamenti solo su mandato emesso e firmato dal Presidente; deve conservare i documenti contabili.
E’ inoltre compito del tesoriere la presentazione al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci del bilancio preventivo e di quello consuntivo, per la debita approvazione.

3°Titolo
ENTRATE, PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20 - Le entrate con le quali l'Associazione provvede alle proprie attività sono:

a) quote sociali;
b) contributi e sponsorizzazioni di Enti pubblici e privati, Istituti, Associazioni, Imprese;
c) eventuali donazioni o elargizioni;
d) entrate per servizi resi;
e) altre entrate.
 
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.
Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Art. 21 - Il patrimonio sociale è indivisibile: esso è costituito da:
a) beni immobili o mobili acquisiti o acquistati a qualunque titolo;
b) materiale, attrezzature, equipaggiamenti, impianti e simili
c) donazioni, legati, eredità espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo
Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde la stessa col suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima.
Tali beni dell'Associazione devono essere iscritti in appositi inventari.
 
Art. 22 - L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.
 

4°Titolo
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23 - Il presente Statuto potrà essere modificato da un'Assemblea straordinaria espressamente convocata secondo le modalità indicate all'art.7.
 
Art. 24 -
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio, sono deliberati dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria, con le modalità previste dall’articolo 7 del presente statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore.
Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell’Associazione devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale.
In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e dipendenti dello stesso. Vige il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
 
Art. 25 -
Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.